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Corte Ue: rimborsare anche le commissioni degli intermediari

Impatto operativo: vettori aerei dovranno adeguare procedure e policy pagamenti accessori

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, in caso di cancellazione di un volo, il rimborso dovuto al passeggero deve comprendere anche la commissione trattenuta dall’intermediario al momento dell’acquisto. La pronuncia nasce da una controversia relativa a biglietti aerei Klm comprati tramite il portale Opodo: la compagnia aveva restituito il prezzo del volo ma non l’importo versato all’agenzia, pari a circa 95 Euro. 

Un’associazione per la tutela dei consumatori ha contestato la pratica davanti ai giudici austriaci, che hanno poi sottoposto la questione alla Corte Ue. I giudici europei hanno ritenuto che, quando una compagnia autorizza un intermediario ad emettere titoli di viaggio in nome e per conto suo, essa non può ignorare le consuetudini commerciali connesse a tale modalità di vendita, compresa la pratica di applicare una commissione. La Corte ha qualificato tale onere come parte integrante, ed in un certo senso inevitabile, del prezzo pagato dal passeggero. Di conseguenza la commissione, essendo una componente autorizzata del corrispettivo, deve rientrare nelle somme rimborsabili in caso di cancellamento del servizio di trasporto. La decisione impone quindi agli operatori—compagnie aeree ed intermediari—di adeguare le procedure di rimborso per garantire ai consumatori la restituzione completa di quanto effettivamente pagato.

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AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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