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CLARA MOSCHINI

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Antitrust: sanzione di 500 mila Euro a Wizz Air Hungary Ltd

Società promuoveva abbonamento annuale omettendo info adeguate e puntuali sulle limitazioni dell’offerta

Accertata anche la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie da parte del vettore aereo low-cost Wizz Air Hungary Ltd e ha irrogato una sanzione di 500.000 Euro. Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 Euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).

In particolare, l’Autorità ha accertato che, nello svolgimento delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne. Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio.

Inoltre, è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori. Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro-quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito. Le clausole contestate causavano pertanto un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati.

L’Antitrust ha disposto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'aviolinea.

red/f - 1266619

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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