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Voli cancellati e vacanze: diritti e rimborsi nel caos Medio Oriente

Cosa prevedono le regole Ue tra collegamenti aerei, pacchetti e polizze viaggio

Nel clima di forte incertezza generato dalla crisi in Medio Oriente, il Codacons ha messo a disposizione una guida pratica per orientarsi tra diritti, rimborsi, risarcimenti e coperture assicurative, tenendo conto anche delle nuove linee-guida adottate dall'Ue.

Per chi ha organizzato autonomamente la propria vacanza, il primo riferimento resta il volo. Se viene cancellato, il passeggero può ottenere il rimborso del biglietto oppure la sistemazione su un collegamento aereo alternativo nel più breve tempo possibile. Quando la soppressione arriva a ridosso della partenza ed il viaggiatore è già in aeroporto, scatta anche l’assistenza, con pasti, alloggio in hotel, trasferimenti e servizi analoghi. Diverso il tema del risarcimento, che può arrivare fino a 600 Euro per passeggero: spetta solo se la cancellazione non deriva da “circostanze eccezionali”. La carenza di carburante rientra in questa categoria, mentre non vi rientra la scelta della compagnia di ridurre i voli per l’aumento del costo del jet fuel, come chiarito in questi giorni dall'Ue. Sempre secondo questa impostazione, risultano illegittimi anche i supplementi carburante applicati dai vettori aerei in un momento successivo all’acquisto del biglietto, salvo che il consumatore abbia accettato in modo esplicito e volontario tale clausola al momento della prenotazione.

Un altro profilo critico riguarda chi ha già pagato strutture ricettive o altri servizi turistici. Se la cancellazione del volo impedisce di raggiungere la destinazione, quelle somme potrebbero andare perdute, a meno che non sia stata sottoscritta una specifica assicurazione di viaggio.

Proprio sulle polizze si concentra una parte importante dell’indicazione diffusa dal Codacons. Le coperture assicurative hanno un costo, in media compreso tra il 3% e l’8% dell’intero viaggio, ma non sono mai omnicomprensive: prevedono franchigie, massimali ed esclusioni. In linea generale possono rimborsare spese già sostenute per voli, pernottamenti, penali di agenzia o di tour operator ed altri servizi turistici già acquistati, ma restano fuori vari casi, tra cui la semplice paura di partire o il timore di possibili imprevisti legati al nuovo quadro geopolitico. Per ottenere il rimborso, i motivi della rinuncia devono essere concreti e documentati; inoltre, di norma, le polizze escludono i casi di cancellazione legati a conflitti, disordini o terrorismo.

Per chi ha comprato un pacchetto vacanza, il quadro è diverso ma altrettanto regolato. Prima della partenza può essere richiesto un aumento del prezzo fino ad un massimo dell’8%, come stabilito dal Codice del turismo. Se il volo viene cancellato, il viaggiatore ha diritto ad un pacchetto di qualità equivalente o superiore senza costi aggiuntivi, oppure ad una soluzione di livello inferiore con restituzione della differenza di prezzo; se decide invece di recedere dal contratto, ottiene il rimborso integrale. Qualora la cancellazione del volo intervenga quando la vacanza è già iniziata, l’organizzatore deve proporre, senza supplementi, soluzioni alternative adeguate e di qualità tale da consentire la prosecuzione del pacchetto; se le opzioni offerte risultano inferiori, spetta al viaggiatore una riduzione congrua del prezzo.

Resta possibile anche che, per effetto dei rincari del jet fuel, venga richiesto un supplemento sul pacchetto vacanza: si tratta di una facoltà prevista per il costo del carburante o di altre fonti di energia. Un aumento è però ammesso soltanto se espressamente contemplato dal contratto e comunicato in modo chiaro e preciso almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se la maggiorazione supera l’8% del prezzo complessivo, il viaggiatore può recedere senza sostenere spese di recesso.

red - 1269047

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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