Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Voli, nuove tutele Ue per rimborsi, ritardi e no-show

Approvata la riforma: procedure più rapide, famiglie unite e tariffe trasparenti

Rimborsi automatici per chi rinuncia alla riprotezione, tempi definiti per le richieste di compensazione e garanzie rafforzate per famiglie, persone con disabilità e passeggeri a mobilità ridotta: il Parlamento europeo ha dato l’approvazione definitiva alla revisione delle norme sui diritti dei viaggiatori aerei. Il testo, già concordato con il Consiglio dell’Ue nel comitato di conciliazione, è passato con 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astensioni.

La riforma mantiene l’impianto di tutela introdotto nel 2004 contro negato imbarco, cancellazioni e ritardi, intervenendo soprattutto sulle modalità con cui i passeggeri possono esercitare i propri diritti. Rimane quindi garantita la scelta tra rimborso e trasporto alternativo verso la destinazione finale quando un volo viene cancellato.

Chi opta per il rimborso, anziché per la riprotezione, dovrà riceverlo in modo automatico. Per i passeggeri coinvolti in un’interruzione del viaggio, i vettori aerei dovranno inoltre fornire entro quattro giorni dalla conclusione dell’itinerario istruzioni chiare per inoltrare l’istanza di risarcimento. Tali informazioni dovranno essere accessibili senza imporre l’apertura di un account o l’uso di un’applicazione dedicata.

Il termine a disposizione dei viaggiatori per presentare una richiesta di compensazione è fissato in nove mesi. Una volta ricevuta la domanda, la compagnia aerea avrà 30 giorni per liquidare la somma dovuta oppure per invocare circostanze eccezionali, motivando il mancato pagamento e indirizzando il passeggero verso le procedure di reclamo.

Restano invariati sia la soglia di tre ore per il ritardo sia gli importi della compensazione economica. Il diritto al risarcimento continua a valere per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni comunicate con meno di 14 giorni di preavviso e negato imbarco. La somma prevista è di 250 Euro per tratte fino a 1500 chilometri; 400 Euro per collegamenti intra-Ue oltre 1500 chilometri e per gli altri voli compresi fra 1500 e 3500 chilometri; 600 Euro per tutti gli itinerari più lunghi.

Sui collegamenti di maggiore distanza, il vettore potrà ridurre del 50% il risarcimento qualora offra una riprotezione fino alla destinazione finale e il ritardo all’arrivo resti entro quattro ore. Nessuna compensazione sarà dovuta quando cancellazione o ritardo derivino da eventi fuori dal controllo della compagnia.

Gli obblighi di assistenza a terra continuano ad applicarsi: ristoro ogni due ore di attesa, pasto dopo tre ore e, in presenza di ritardi prolungati, sistemazione notturna quando necessaria, fino a un massimo di tre notti.

Tra le novità figura il divieto di impedire l’imbarco sul volo di ritorno a un viaggiatore che non abbia utilizzato la tratta di andata, la pratica nota come no-show. Le regole impongono anche una maggiore chiarezza tariffaria: prima che inizi qualsiasi procedura di prenotazione, il prezzo mostrato dovrà includere il bagaglio a mano consentito, così da rendere più immediato il confronto tra le offerte dei vettori.

Una protezione specifica viene riconosciuta ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta che perdano il volo perché l’aeroporto non è riuscito ad assisterli nel raggiungimento del gate in tempo utile: avranno diritto a risarcimento, riprotezione e assistenza da parte della compagnia aerea. Le disposizioni intervengono anche sull’assegnazione dei posti, vietando che nuclei familiari con bambini vengano separati. Chi accompagna un minore di 14 anni dovrà ricevere senza supplemento un posto adiacente al minore; la stessa garanzia è prevista per passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e per le donne incinte.

red - 1270141

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
Simili