Aduc su ritardo consegna bagagli aerei
Reclamo può essere presentato subito in aeroporto
Secondo un comunicato-stampa emesso da Aduc (Associazione diritti utenti e consumatori): "Il passeggero che non riceve il proprio bagaglio all’arrivo non deve attendere la riconsegna della valigia per presentare reclamo e chiedere il risarcimento dei danni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, confermando un orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La vicenda riguardava un viaggiatore partito da Catania ed arrivato a Copenaghen senza il proprio bagaglio, recuperato soltanto il giorno successivo. Il passeggero aveva immediatamente compilato in aeroporto il 'Rapporto di irregolarità bagaglio' (Pir), ottenendo poi in giudizio il rimborso delle spese sostenute a causa del disservizio.
La compagnia contestava però il diritto al risarcimento, sostenendo che il reclamo formale avrebbe dovuto essere presentato entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, come previsto dalla Convenzione di Montreal.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione, affermando che il danno da ritardata consegna può essere denunciato già dal momento in cui il passeggero viene a conoscenza del disservizio, senza attendere la restituzione della valigia. Il 'Rapporto di irregolarità bagaglio', compilato immediatamente in aeroporto, è quindi sufficiente ad avviare la tutela del viaggiatore.
La decisione si inserisce nel solco della sentenza della Corte di giustizia Ue del 5 giugno 2025, che ha privilegiato una lettura favorevole ai diritti dei consumatori, evitando formalismi eccessivi che potrebbero ostacolare il risarcimento.
Resta comunque consigliabile, per i viaggiatori, inviare entro 21 giorni anche un reclamo dettagliato alla compagnia aerea, indicando spese sostenute e disagi subiti, così da rafforzare la richiesta risarcitoria ed evitare contestazioni".
AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency