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CLARA MOSCHINI

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Tributo aeroporti per l'antincendio è dovuto: in ballo servizio da oltre 300 milioni

Per la Consulta la misura è legittima e non arbitraria /ALLEGATA SENTENZA

Con la sentenza numero 100 depositata oggi 8 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in merito ad alcune disposizioni sulla fiscalità aeroportuale, confermandone la piena conformità ai principi della Carta. 

La controversia ruotava attorno all’articolo 1, comma 1328, della legge numero 296 del 2006 e all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge numero 185 del 2008 (convertito con modifiche), che prevedono un prelievo fiscale esclusivamente a carico delle società di gestione aeroportuale per finanziare i servizi di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco, anche quando svolti oltre il perimetro aeroportuale. 

La Consulta ha affermato che la scelta del legislatore di porre il tributo unicamente a carico delle società di gestione aeroportuale non è né arbitraria né lesiva del principio di uguaglianza tributaria, in quanto sostenuta da una “adeguata giustificazione obiettiva”: le società di gestione non sono assimilabili agli altri soggetti che operano nello scalo poiché organizzano e amministrano l’esercizio complessivo dell’aeroporto in concessione. 

Nella sentenza è stato ribadito che il Parlamento gode di “ampia discrezionalità” nel calibrare le misure fiscali e nel selezionare gli indici di capacità contributiva. Non risulta dunque incostituzionale individuare una specifica categoria di contribuenti in base al presupposto economico del traffico aereo generato sull’aeroporto. 

Con questa decisione la Corte ribadisce il principio secondo cui l’equità tributaria non si misura solo sull’uniformità dei soggetti coinvolti, ma anche sulla razionalità e coerenza dell'impianto normativo rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.

Allegata in basso, la Sentenza n. 100.

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