Confconsumatori: ritardo aereo e danno non patrimoniale, pronuncia Giudice di pace di Catania
Sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per diritti passeggeri, oltre ad importante precedente
Significativa sentenza del Giudice di pace di Catania Sebastiano Nizza, pubblicata in questi giorni in materia di tutela dei passeggeri del trasporto aereo.
Due passeggeri, assistiti da Confconsumatori e difesi in giudizio dall'avvocato Maurizio Mariani, di ritorno dal viaggio di nozze, avevano acquistato da compagnia europea due biglietti per la tratta Montego Bay–Catania, con scali a New York e Roma. A causa del ritardo del volo operato per una tratta da vettore sostitutivo e della mancata assistenza, i malcapitati sono rimasti bloccati per quasi due giorni nell'aeroporto "Jfk" di New York, impossibilitati ad uscire perché muniti di solo visto di transito, subendo un ritardo complessivo di oltre 27 ore rispetto all'orario di arrivo previsto. La compagnia aerea, oltre a non fornire adeguata assistenza ed a negare il pernottamento in albergo, si rifiutava di riconoscere qualsiasi indennizzo.
Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato infruttuoso, i passeggeri hanno adito l’Autorità giudiziaria. La compagnia si è opposta alle domande risarcitorie, ma il Giudice di pace ha accolto integralmente il ricorso, condannando la compagnia al pagamentodi € 2525,00, oltre interessi legali e spese di lite.
La sentenza si distingue per un profilo di particolare rilievo: il riconoscimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo, liquidato in via equitativa. Il giudice ha infatti ritenuto che la permanenza forzata nell'aeroporto "Jfk" per quasi due giorni, senza possibilità di uscire in quanto muniti di solo visto di transito, abbia integrato non semplici disagi, ma "una vera e propria restrizione della libertà personale di movimento e di circolazione", bene giuridico garantito dal combinato disposto degli articoli 16 e 2 della Costituzione.
Richiamando la recente giurisprudenza della Suprema corte, il giudice ha ribadito che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo può ledere la libertà di autodeterminazione e di movimento, situazione giuridica di rango costituzionale, e che il danno morale soggettivo è autonomamente risarcibile.
La pronuncia conferma inoltre il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto: il passeggero può agire contro uno, contro l’altro o contro entrambi.
"Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia", ha dichiarato Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia. "La sentenza mette un punto fermo su dueaspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall'altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto ed il Giudice di pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione".
"La tutela dei consumatori nel trasporto aereo si arricchisce di un importante precedente", ha affermato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori. "Questa sentenza dimostra che i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal e dalla giurisprudenza di legittimità possono trovare effettiva applicazione anche dinanzi al Giudice di pace, organo di prossimità per eccellenza per il consumatore. Continueremo a batterci affinché i passeggerinon siano lasciati soli di fronte alle compagnie aeree che si trincerano dietro eccezioni formali per sottrarsi ai propri obblighi".
Infine Confconsumatori mette a disposizione dei viaggiatori lo Sportello del turista, attivo per informazioni, assistenza e segnalazioni in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri.
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