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CLARA MOSCHINI

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Agenzia Industrie Difesa, trasparenza e indipendenza dei revisori

Nomine, incarichi paralleli e documenti: il valore delle garanzie verificabili

La solidità dei controlli sugli organismi pubblici dipende anche dalla chiarezza con cui vengono rese conoscibili le nomine dei professionisti incaricati di esaminare conti, scritture e bilanci. Il tema acquista una rilevanza particolare nell’area della Difesa, nella quale convergono fondi pubblici, indirizzi governativi e filiere industriali di interesse strategico.

In base alla sezione trasparenza dell’Agenzia Industrie Difesa, aggiornata al 30 settembre 2026, Filippo Maria Invitti, commercialista ritratto nella foto, ricopre l’incarico di membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’ente. La designazione risale al decreto del ministro della Difesa del 17 novembre 2025; il mandato è previsto fino al novembre 2028. Al collegio compete il controllo della contabilità e del bilancio dell’Agenzia.

Parallelamente, Invitti è componente effettivo del collegio sindacale di Avio. L’assemblea degli azionisti della società lo ha nominato il 28 aprile 2026 per gli esercizi 2026-2028. La contemporanea presenza nei due organismi è un elemento documentato. Da questa circostanza, tuttavia, non può essere automaticamente ricavata né un’incompatibilità né una limitazione dell’autonomia nell’attività di controllo.

Un altro dato è stato pubblicato da Il Domani il 24 giugno 2026. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Gigi Core, società del ministro Guido Crosetto e della moglie Gaia Saponaro, aveva la propria sede presso lo studio di Invitti. Il riferimento resta attribuito alla testata che lo ha riportato. La domiciliazione di una società presso uno studio professionale, considerata isolatamente, non permette infatti di definire quali servizi siano stati svolti né di dedurre effetti sugli altri incarichi del professionista.

Il punto centrale riguarda quindi le condizioni attraverso le quali viene garantita l’indipendenza di chi esercita funzioni di vigilanza. Per valutare compiutamente il caso sarebbero necessari elementi sulla consistenza dei rapporti professionali, sulla loro eventuale incidenza rispetto agli incarichi ricoperti e sulle verifiche condotte dalle autorità o dagli organismi competenti.

Attribuire una compromissione dell’autonomia professionale sulla sola base della pluralità degli incarichi costituirebbe una conclusione non supportata dai fatti richiamati. Rimane però legittimo interrogarsi sul grado di accessibilità delle procedure di selezione, delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle valutazioni effettuate prima o durante il conferimento delle funzioni di controllo. Una maggiore conoscibilità di questi passaggi protegge l’interesse generale e, insieme, la reputazione dei professionisti coinvolti.

Analoga cautela è necessaria sul piano deontologico. L’ipotesi di una violazione dei doveri professionali di un commercialista presuppone circostanze specifiche e l’applicazione delle regole pertinenti al singolo incarico. Le informazioni disponibili non consentono di sostenere tale conclusione; possono invece porre l’attenzione sugli standard di trasparenza richiesti a chi vigila in settori caratterizzati da un elevato interesse pubblico.

Né la prossimità professionale con un esponente politico, né una nomina, dimostrano di per sé favoritismi o subordinazione personale. La questione concreta riguarda le misure adottate affinché ogni funzione sia svolta in piena autonomia. Eventuali precisazioni da parte di Invitti, del ministero e degli enti interessati potrebbero contribuire a definire un quadro più completo. La disponibilità dei documenti e il confronto verificabile tra le diverse ricostruzioni restano essenziali per discutere con rigore della credibilità dei controlli pubblici.

Red - 1271307

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