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CLARA MOSCHINI

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Cassazione: indennizzo per ritardo aereo senza danno ulteriore

E conferma il diritto alla compensazione

Nel contenzioso che ha visto coinvolta American Airlines per il collegamento aereo tra Miami e Milano-Malpensa, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio destinato ad incidere sulla tutela dei viaggiatori: per il ritardo aereo, il passeggero può ottenere l’indennizzo previsto anche se non dimostra un danno ulteriore, secondo quanto riferisce Aduc , che richiama l’ordinanza 15556 del 2026.

Secondo quanto riportato dall’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, i giudici hanno chiarito che la protezione si applica a prescindere dalla nazionalità del vettore, dunque sia nel caso di compagnie interne sia di operatori extra Ue. La decisione riguarda due passeggeri che avevano subito tre ore di ritardo ed ai quali è stata riconosciuta la somma di 600 Euro.

La quantificazione, precisa l’Aduc, è stata effettuata richiamando sia il Regolamento europeo n. 261/2004 sia la Convenzione di Montreal. In base a questo impianto, la Cassazione ha affermato che "il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (Ce) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo".

Nello stesso passaggio, la Suprema Corte ha distinto questa forma di tutela dall’eventuale domanda di risarcimento per pregiudizi ulteriori ed individuali, patrimoniali o non patrimoniali. In tale ipotesi, ha osservato l’Aduc, si applica la Convenzione di Montreal e "l'onere di provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero".

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AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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