Biglietteria aerea, nuove responsabilità per le agenzie
Il Regolamento UE rafforza informazione, reclami e assistenza ai passeggeri
Le agenzie di viaggio assumono una funzione più strutturata nella vendita e nell’assistenza legata alla biglietteria aerea. È uno degli effetti del Regolamento (UE) 2026/2202, apparso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026, che aggiorna dopo oltre vent’anni il quadro dei diritti dei passeggeri aerei. Secondo una nota di Fiavet-Confcommercio, il risultato riflette anche l’attività di interlocuzione dell’associazione presso le istituzioni.
Il provvedimento punta a innalzare le garanzie riconosciute ai viaggiatori senza trascurare le esigenze competitive dell’industria del trasporto aereo. Fra le disposizioni operative, vettori e soggetti che intermediano la vendita dovranno predisporre procedure chiare, rapide e scandite da tempistiche definite per l’acquisizione e la trattazione delle segnalazioni dei clienti.
Per le agenzie, in particolare, nasce l’obbligo di pubblicare su siti internet e applicazioni mobili un’informativa facilmente comprensibile sui diritti dei passeggeri, comprese le modalità per inoltrare un reclamo. La disciplina interviene anche sulle irregolarità di viaggio: disciplina il passaggio in una classe di servizio superiore o inferiore, prevedendo il rimborso parziale del titolo di viaggio, e impone la riprotezione del passeggero anche ricorrendo a voli operati da altri vettori.
Tra le ulteriori tutele figurano la rettifica senza costi degli errori materiali presenti sul biglietto, come quelli relativi al nome, il divieto per le compagnie di rifiutare l’imbarco a chi intenda utilizzare esclusivamente la tratta di ritorno di un biglietto andata e ritorno e il riconoscimento della carta d’imbarco su supporto cartaceo, oltre alla versione digitale.
Il regolamento definisce inoltre il coordinamento con le norme sui pacchetti turistici: in questo ambito prevale la protezione prevista per il pacchetto di viaggio rispetto a quella applicabile al singolo collegamento aereo. Gli importi già corrisposti dal vettore o dall’organizzatore per il disservizio subito sul volo saranno sottratti da eventuali ulteriori indennizzi, evitando così duplicazioni nei rimborsi.
Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet-Confcommercio, ha richiamato il lungo lavoro svolto dall’associazione durante l’iter della riforma. Abbiamo seguito da vicino per anni l’iter di questa importante revisione legislativa, partecipando alle audizioni parlamentari e veicolando le istanze delle agenzie attraverso i vari canali istituzionali italiani ed europei, in stretto raccordo con il ministero del turismo e la confederazione. Questo costante lavoro di confronto ha permesso di raggiungere risultati fondamentali a tutela del comparto e dei clienti.
Per Pileri, il nuovo quadro offre riferimenti utili a risolvere diverse incertezze nell’interazione quotidiana degli agenti con compagnie aeree e viaggiatori. Il presidente ha aggiunto che il comparto attende ora l’introduzione della garanzia obbligatoria contro l’insolvenza dei vettori, richiamata nel testo europeo nell’ambito della revisione della normativa di settore.
La nuova normativa, inoltre, invia un messaggio molto forte al nostro comparto, riconoscendo un ruolo di centrale importanza all’agenzia intermediaria nella vendita della biglietteria aerea. Si tratta di un’evoluzione che richiede più qualificazione e maggiore responsabilità, imponendo un cambio radicale nel rapporto tra compagnie aeree e agenti di viaggi. Non siamo più meri distributori di biglietti da compensare solo in base ai volumi di vendita, ma partner commerciali che prestano un servizio professionale di prenotazione e assistenza che va riconosciuto e valorizzato con un equo compenso, ha concluso Pileri.
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