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CLARA MOSCHINI

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Controversia ITA-Aeroitalia (3): analisi ed osservazioni sul caso finito innanzi ai giudici

L'Ordinanza del Tribunale di Roma Sez. Special Imprese

Riceviamo e pubblichiamo, a commento della querelle giudiziaria che vede coinvolte le compagnie ITA ed Aeroitalia. A seguire, l'Ordinanza del Tribunale di Roma sulla questione: 

"1) Quella in oggetto non è una sentenza ma una ordinanza. 

2) La prima sentenza è favorevole ad Aeroitalia...siamo in attesa di sentenza di appello che arriverà ad ottobre ed un giudice si preoccupa di intervenire con una ordinanza che protegge ITA. Da cosa ? Dalla confusione che si potrebbe fare con Alitalia sulla scelta al momento dell'acquisto. Ma perché posso fare un biglietto Alitalia? Esiste Alitalia?

3) No... perché come hanno sempre dichiarato anche i sindacati l’effettivo uso del marchio sarebbe precluso a ITA perché tra le condizioni poste dalla Commissione dell’Unione europea per consentire allo stato italiano di partecipare al capitale della 'nuova' ITA Airways senza incorrere in ulteriori sanzioni per gli aiuti di Stato, vi era quella della discontinuità economica rispetto alla fallita Alitalia-Sai, e sarebbe stato in contraddizione con l’esigenza di evitare che ITA Airways potesse essere considerata il 'successore economico' della vecchia Alitalia. Quindi? Io non uso il marchio perché non mi conviene farlo ma nessuno può usare nulla che sia simile ad una A ed ad un tricolore. Perché di questo stiamo parlando di 2 A stilizzate in modo diverso e del tricolore ché è il simbolo della Nazione italiana. 

4) La cosa appare molto ben preparata. Poco tempo fa hanno cominciato a mettere la scritta 'Inspired by Alitalia" sulla fusoliera perché altrimenti la porcata di cui sopra non avrebbe avuto un minimo di sostegno avendo sempre al contrario cercato di dimostrare che ITA ed Alitalia erano due cose ben diverse.

5) Stiamo quindi realmente difendendo solo il valore dato al marchio e messo in bilancio di 90 milioni che tale non può più essere dopo quasi 4 anni di mancato utilizzo dello stesso".

Sull'argomento vedi anche le notizie pubblicate da AVIONEWS 1 e 2


- ORDINANZA Del Tribunale di Roma

1.Dispone l’inibitoria a partire dal 1.01.26 in tutta l’Unione europea ex artt. 131 c.p.i., 700 c.p.c., 2599 c.c. e 126 e 131 RMUE, dell’uso del marchio denominativo e figurativo “Aeroitalia” e del segno costituito dalla lettera “A” tricolore stilizzata, come descritti in narrativa, e di qualunque segno simile o comunque confondibile con i marchi registrati di titolarità di Italia Trasporto 11 Aereo S.p.A. ai fini dell’offerta in vendita, commercializzazione e promozione (inclusa qualsiasi attività promozionale e/o di sponsorizzazione) dei servizi della reclamata; 

2. Dispone l’inibitoria a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, in tutta l’Unione europea ex artt. 131 c.p.i., 700 c.p.c., 2599 c.c. e 126 e 131 RMUE, dell’uso del nome a dominio “aeroitalia.com” nonché di qualsiasi nome a dominio comunque confondibile con i marchi registrati di titolarità di Italia Trasporto Aereo S.p.A.; 

3 Fissa una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione o di inosservanza delle inibitorie che precedono di 1000,00 (mille) euro giornalieri; 

5. Dispone la pubblicazione del provvedimento cautelare ex artt. 126 c.p.i. e 2600 c.c., in lingua italiana, a caratteri doppi del normale, a cura di Italia Trasporto Aereo S.p.A. e a spese di Aeroitalia S.r.l., sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, e sulla home page del sito internet di Aeroitalia S.r.l., con l’indicazione degli estremi della controversia e del dispositivo; 

 6. Riserva al giudizio di merito la regolazione delle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8.05.25 

IL PRESIDENTE 

dott.ssa Claudia Pedrelli 

red - 1264159

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